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STATUTO
(Errore di battitura nella numerazione progressiva dello statuto)
Articolo 1
Come da Atto Costitutivo, l’associazione MILLECUORIONLUS è un’organizzazione di persone impegnate a operare nel campo
dell’ istruzione, informazione, solidarietà sociale, umana, civile, culturale e dell’arte.
L’associazione MILLECUORIONLUS è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: sensibilizzare giovani e
meno giovani sui rischi e pericoli che si possono incontrare nel mondo virtuale e reale, problematiche sociali e di
attualità. Per questo motivo, si ispira ai principi di conoscenza, informazione e reciproci confronti.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Opera nell’ambito del disagio fisico, mentale e sociale, senza limite alcuno di: età, razza, religione. Attraverso la collaborazione volontaria e non retribuita dei Soci.
L’Associazione ha come scopo primario quello di dare aiuto e supporto a ragazzi, bambini, uomini e donne con disagio fisico e sociale.
Si propone come obbiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona.
Si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività:
a) progettazione e realizzazione di spettacoli, mostre d’arte varia, attività editoriali, eventi, convegni e quant’altro, i volontari della Millecuorionlus in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituti Scolastici e tutti quelli che ne condividono lo scopo e l’ideale.
b) attraverso corsi di aggiornamento che riguarderanno il settore moda, musica, spettacolo, editoria, grafica, rivolti alle persone con disagio fisico e sociale.
c)attraverso corsi di formazione ed informazione rivolti agli Enti che operano e lavorano nell’ambito sociale e del disagio, cercherà di creare una collaborazione e integrazione tra disagio e benessere, cercando di dare nuove opportunità a quelle persone fino ad oggi emarginate, realizzazione di case famiglia dove i ragazzi con disagio siano a contatto con persone disposte ad aiutarli nel reintegro nella società, case famiglia in cui i ragazzi dovranno operare in autonomia e aiutarsi l’uno con l’altro con il supporto e la visione dei volontari della Millecuorionlus.
d) promuovere attività di scambio e cooperazione nel campo dell’istruzione, dell’informazione delle arti della cultura, delle attività sociali e di valorizzazione delle risorse umane , mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s’impegna a sollecitare una cooperazione culturale, artistica;
e) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni, istituti scolastici Nazionali, di Paesi europei ed extraeuropei;
f) promuovere e organizzare rassegne, conferenze, seminari, manifestazioni culturali, concerti, spettacoli in genere, nonché festival, premi letterari, viaggi di studio e altro.
g) promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l’attività dell’Associazione;
h) curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, ecc. per la conoscenza della storia, della cultura e della realtà sociale del popolo virtuale con la quale, di volta in volta, si troverà a operare, e interagire;
i) L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non in contrasto con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto e l’Atto Costitutivo sono ispirati.
Articolo 2.1
In esecuzione a quanto sancito dall’Art. 2, l’Associazione istituisce e rende operative due aree di progetto, rispettivamente di
carattere editoriale e multimediale, così denominate:
1) Millecuorionlus Libri;
2) Millecuorionlus Multimedia.
All’interno di tali aree di progetto e per mezzo di esse, i soci dell’Associazione potranno concretamente sviluppare
le attività previste ai titoli: a), b), c), d), e), f) dell’Art. 2 del presente Statuto
Articolo 2.2
Il progetto editoriale Millecuorionlus Libri consisterà nella pubblicazione e nella promozione di testi e autori di rilevante valore
artistico, storico, filosofico, ecc. che per ragioni contingenti e/o strutturali non hanno facile accesso ai normali canali
editoriali e distributivi. Il progetto Millecuorionlus Multimedia articolerà la programmazione delle altre attività associative,
con particolare riferimento a quelle elencate nel titolo c) dell’Art. 2.
Articolo 3
L’Associazione è disciplinata dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto, e agisce nell’ambito delle leggi internazionali,
nazionali, regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni
Regionali e Statali perseguenti le stesse finalità di cui all’Art. 2.
Articolo 4
Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi esposti nell’Atto
Costitutivo e nel presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica, religiosa o filosofica. La richiesta
di adesione va presentata al presidente dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Articolo 5
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari e juniores.
Sono soci ordinari e sostenitori coloro i quali si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della quota
associativa annuale. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell’Associazione. Sono soci onorari le personalità
che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale o culturale danno prestigio all’Associazione. Sono soci
juniores tutti i ragazzi minorenni che prestino domanda sottoscritta da uno dei genitori o tutori legali. Le quote sociali
da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno si riferiscono all’esercizio entrante. La quota associativa ordinaria è fissata in 10 (
dieci) euro annuali.
Articolo 6
Qualunque sia il numero dei presenti, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
all’assemblea regolarmente convocata. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono tenuti a diffondere
le informazioni sull’attività dell’Associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione
e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo al lavoro e all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.
Articolo 6.1
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività
in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione
Articolo 6.2
La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Articolo 6.3
Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono
stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio,
e per la responsabilità contro i terzi.
Articolo 7
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta ogni anno. Essa:
a) Delibera sulla relazione programmatica del Presidente, sulla relazione del Tesoriere e sugli argomenti all’ordine del giorno;
b) Esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) Stabilisce l’ammontare delle quote sociali e la norma di riscossione;
d) Elegge ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo;
e) Delibera su quanto contemplato dall’Art. 10;
f) Delibera su quanto contemplato dall’Art. 5.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal
Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata da almeno il 20 % dei soci.
Articolo 8
L’Assemblea viene convocata, con relativo ordine del giorno, a mezzo e-mail al recapito dichiarato dal socio, almeno
dieci giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli aderenti, presenti o per
delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente valida qualunque sia il numero dei
partecipanti anche su delega.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione o le modifiche dello Statuto il Consiglio Direttivo dovrà convocare
un'assemblea straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli aderenti. In caso di scioglimento l’Assemblea
deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio.
Articolo 9
Tutti i soci hanno il diritto / dovere di partecipare alle Assemblee, mentre il voto è riservato agli iscritti dal secondo anno in poi fatto salvo i soci costituenti.
Sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per ogni socio.
Articolo 10
La deliberazione dell'assemblea è inappellabile.
L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso:
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva
la prima Assemblea dei soci.
Articolo 10.1
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche dissenzienti o assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Articolo 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti per la prima
volta in sede di costituzione e in seguito dall’Assemblea dei Soci; i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il Presidente, il Vice Presidente, i Segretari e il Tesoriere, che nel loro assieme formano il Consiglio Direttivo, vengono eletti
a scrutinio segreto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata e regolarmente costituita, come da art. 8, nel corso dell’ultimo
trimestre di permanenza in carica del Consiglio Direttivo da rinnovare. Risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti per ciascuna carica. In caso di mancata elettività si procede al ballottaggio fra i due candidati
maggiormente votati, e viene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza semplice dei voti.
I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, subentrano i primi tra i non eletti.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno, in riunione ordinaria, o su richiesta di almeno il 50% del Consiglio Direttivo, in riunione straordinaria. Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà piú uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione; delibera sull’ammissibilità dei
soci ordinari e sostenitori; stabilisce il programma di lavoro annuale; provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria
delle attività; sottopone all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
Articolo 14
Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni
prese dal Consiglio e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni e i provvedimenti del caso, sottoponendoli alla
rettifica del Consiglio nel corso della successiva riunione.
Il Presidente può nominare e revocare, per determinati atti o categorie di atti acquisito il parere favorevole di almeno un
altro membro del Consiglio Direttivo, un Procuratore Speciale tra i Soci dell’Associazione.
Articolo 15
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nei
limiti consentiti dalla legge.
Articolo 18
Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede alla corrispondenza,
organizza le riunioni del Consiglio e delle Assemblee redigendone i relativi verbali, è
responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina
l’attività per il raggiungimento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali
dell’Associazione.
Articolo 19
Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il
compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del
bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione, al controllo del versamento delle quote associative; deve riferire
agli organi dell’Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull’andamento amministrativo.
Articolo 20
L’Associazione MILLECUORIONLUS svolge la propria attività senza fini di lucro ricavando i proventi da:
a) quote associative;
b) contributi volontari da persone, Istituzioni Pubbliche e private, Fondazioni, da organizzazioni democratiche,
donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, ecc.;
c) da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali e
da iniziative culturali, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo sviluppate all’interno
delle aree di progetto di cui all’Art. 2.1 e 2.2;
d) sottoscrizioni tra i soci o nell’ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione.
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di e
sborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.
Articolo 20.1
Il patrimonio sociale (indivisibile) sarà costituito da:
- beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.
Articolo 21
1 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono investiti, per gli atti di ordinaria amministrazione, con firma libera
e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione dell’Associazione, con facoltà di
riscuotere somme e valori, fare pagamenti, dare e rilasciare quietanze, emettere assegni su conti correnti intestati all’Associazione.
2 - Per quanto riguarda tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione, occorrerà la firma congiunta di almeno due
dei dirigenti citati sopra e previa delibera del Consiglio
Articolo 22
La gestione finanziaria dell’Associazione è controllata dall’Assemblea in sede di approvazione del consuntivo. L’Assemblea potrà
nominare al proprio interno un Revisore dei Conti. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, per il periodo che l’assemblea
riterrà opportuno.
Articolo 23
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono inseriti in apposita voce di bilancio.
L’Associazione delibera sull’utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità costitutive e statutarie dell’Associazione
stessa e con i principi e le modalità operative elencati agli Articoli 2, 2.1, 2.2 e 3 del presente Statuto. Il Presidente dà
attuazione alla delibera dell’Associazione e compie i conseguenti atti giuridici.
Articolo 24
Il conto consuntivo comprende tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, specificandone le causali.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e d’entrata per l’esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo e
il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea, a maggioranza semplice, nella prima seduta utile dopo il 31 Dicembre di ogni
anno.
Articolo 25
Gli aderenti all’Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione può stipulare assicurazioni per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
dell’Associazione stessa.
L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati da inosservanza delle convenzioni e dei
contratti stipulati.
Articolo 26
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Articolo 27
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione in ogni modo denominati durante la vita
dell’Associazione stessa.
L’Associazione, ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di
quelle a loro direttamente connesse. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni mobili e immobili di sua
proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione di un Assemblea straordinaria.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, l’Assemblea dei Soci deciderà di devolvere i beni ad enti
che svolgono attività di: ricerca, istruzione, fabbisogno, o qualunque altra associazione od ente che il direttivo riterrà idoneo.
Articolo 29
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Vercelli.
Per quanto non previsto ci si attiene alle leggi vigenti.
Associazione Millecuorionlus, sede legale:via Viotti, 44 C.A.P. 13044 Crescentino (Vercelli).
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